L'ORDINE

L'Ordine dei Farmacisti di Bolzano è un Ente di diritto pubblico (Ente pubblico non economico) ricostituito con D.Lgs.C.P.S. del 13/09/1946 n. 233, D.P.R. del 05/04/1950 n. 221 e L. 11/01/2018 n. 3 per la disciplina dell'esercizio delle professioni sanitarie i cui provvedimenti hanno carattere di "atti amministrativi" sottratti al controllo esterno di legittimità.

È un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. L’Ordine è un Ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia organizzativa, di regolamentazione e autonomia patrimoniale e finanziaria. Iscritto nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni (IPA -Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

L’organo di indirizzo politico dell'Ente è il Consiglio Direttivo composto da un numero di membri calcolato in rapporto al numero degli iscritti. Pertanto non sono previste per ciascuno dei singoli componenti specifiche competenze, fatte salve quelle attribuite al Presidente previste direttamente nel D.Lgs.C.P.S. 13 Settembre 1946, n. 233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse", nonché successive modifiche e/o integrazioni.

Si sottolinea che l’Ordine territoriale opera nel rispetto delle disposizioni di legge e della suddetta normativa, sotto la vigilanza della FOFI (Federazione Nazionale dei Farmacisti).

La RUF "Rete Unica Federale" è stata approvata nella riunione del 26/04/2022 dal Consiglio Nazionale, ai sensi del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni dalla L. 233/2021, che ha introdotto, al comma 2 dell’art. 7 del D.Lgs.C.P.S. 233/1946, una disposizione che affida alle Federazioni Nazionali il compito di organizzare e gestire “una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informativi e di software” (RUF) alla quale gli Ordini territoriali sono obbligati ad aderire, mettendo a disposizione dei singoli Ordini un’infrastruttura informatica in grado di agevolarne gli scambi informativi e la quotidiana azione amministrativa, pur nel rispetto della loro autonomia.

 

ASSEMBLEA

È costituita dagli iscritti all'Albo. E' organo elettorale e deliberativo dell'Ordine. E' presieduta dal Presidente dell'Ordine. Si riunisce, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dal regolamento interno di ciascun Ordine, una volta all'anno, e in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo reputino necessario o qualora ne faccia richiesta un sesto degli iscritti all'Albo, oppure quando occorra deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti con cui il Consiglio Direttivo stabilisce le tasse previste dalla legge. L'Assemblea:

  • elegge il Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei revisori dei conti;
  • approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • delibera in merito alle spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste;
  • decide, in adunanza generale ed in via definitiva, sul ricorso contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di tasse.