L'articolo 16/bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, prevede l'attività di formazione continua che comprende l'aggiornamento professionale (per tutte le professioni sanitarie, tra le quali anche il/la farmacista) e la formazione permanente.

Il sistema di Educazione Continua in Medicina - ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal professionista sanitario nonchè dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.

Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva. Tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale hanno l’obbligo di adempire alla formazione continua, indipendentemente dalla loro posizione e/o attività lavorativa.

Per i neoiscritti l'obbligo ECM parte con il 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione all'albo professionale.

L'obbligo fomativo ECM parte con il triennio formativo 2014-16. Sono 150 i crediti formativi che i professionisti sanitari devono acquisire fatte salve le decisioni della Commissione in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Pertanto i trienni obbligatori sono: il 2014-16, il 2017-19, il 2020-22 e l'attuale triennio 2023-25.

 

Molte Assicurazioni garantiscono la copertura professionale solo in caso di assolvimento dell'obbligo formativo da parte del professionista sanitario.

Niente assicurazione per chi non è in regola con l’Ecm come da decreto Pnrr. L’approvazione in Conferenza Stato-Regioni del regolamento attuativo sui requisiti minimi delle polizze assicurative rende operativa dopo 5 anni la Legge 24/2017 sulla responsabilità professionale - approfondisci.

Il datore di lavoro ha la facoltà di controllare l'assolvimento dell'obbligo formativo del dipendente.

I dipendenti delle Aziende sanitarie sono obbligati per legge a fare formazione. Il conseguimento dei 150 crediti nei tre anni resta un requisito essenziale per le strutture sanitarie private per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

 

Per accedre alla tua area personale ECM devi registrati sulla piattaforma nazionale Co.Ge.A.P.S. accedendo tramite SPID.

La Provincia Autonoma di Bolzano ha lanciato il sito provinciale ECM dove trovi i corsi che vengono offerti in Provincia. Puoi accederci registrandoti sul sito provinciale. I crediti aquisiti nella piattaforma provinciale vengono in automatico trasferiti l'anno successivo nella banca dati nazionale Co.Ge.A.P.S. 

 

Gli esoneri e/o le esenzioni, l'autoformazione e gli eventi frequentati all'estero devono essere inseriti dall'iscritto nella banca dati nazionale ECM CoGeAPS.

Gli eventi accreditati da Provider italiani e svolti in Italia vengono inseriti in automatico nella banca dati nazionale ECM CoGeAPS dal Provider stesso.

Gli eventi accreditati da Provider in Alto Adige e svolti in Alto Adige vengono inseriti in automatico nella banca dati provinciale ECM e trasmessi l'anno successivo alla banca dati nazionale CoGeAPS.

 

Si ricorda che, come sottolineato in numerose circolari federali, incombe sugli Ordini territoriali il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti dell’obbligo formativo ECM e che anche il Codice deontologico del farmacista recepisce all’art. 11 tale vincolo, con conseguente sanzionabilità in sede disciplinare.

 

Siti ECM - Normativa:

 

 

Ultime news ECM:

 

cogeaps     fadfofi